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Che cos'è il DM 329/2004 e cosa disciplina

DM 329/2004: cos’è e cosa disciplina per le attrezzature a pressione

DM 329/2004: cos’è e cosa disciplina per le attrezzature a pressione

Un’attrezzatura a pressione conforme e correttamente marcata non è automaticamente pronta per essere utilizzata in un impianto italiano. Dopo la fabbricazione e l’immissione sul mercato si apre infatti una seconda fase, che riguarda l’installazione, la messa in servizio e il mantenimento delle condizioni di sicurezza durante l’esercizio.

È questo l’ambito del DM 329/2004, uno dei principali riferimenti italiani per chi utilizza recipienti, generatori, tubazioni e insiemi a pressione.

Quali attrezzature riguarda, quando è necessaria la dichiarazione all’INAIL e quali obblighi restano in capo all’utilizzatore dopo l’avvio dell’impianto?

Vediamo come funziona e perché la gestione documentale comincia già dalla costruzione dell’attrezzatura.

Che cos’è il DM 329/2004 e cosa disciplina

Il Decreto Ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329 stabilisce le norme per la messa in servizio e l’utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi. È entrato in vigore il 12 febbraio 2005 e disciplina ciò che accade dopo che un’ apparecchiatura è stata immessa sul mercato e installata all’interno di un impianto.

 

Aspetto Direttiva PED 2014/68/UE DM 329/2004
Fase Prima dell’immissione sul mercato Utilizzo in Italia, dopo l’installazione
Oggetto Progettazione, fabbricazione, conformità Messa in servizio, verifiche, riqualificazione, riparazioni/modifiche
Responsabile Fabbricante Utilizzatore / datore di lavoro

 

La differenza rispetto alla Direttiva PED è importante: la PED 2014/68/UE riguarda principalmente progettazione, fabbricazione e valutazione della conformità prima dell’immissione sul mercato, mentre il DM 329/04 interviene nella fase di utilizzo in Italia e regola il controllo di primo impianto, la dichiarazione di messa in servizio, le verifiche periodiche, la riqualificazione e gli interventi di riparazione o modifica.

Per “messa in servizio” si intende la prima utilizzazione di un’attrezzatura a pressione o di un insieme da parte dell’utilizzatore.

Quali sono le attrezzature soggette al DM 329

Il decreto interessa diverse tipologie di attrezzature e insiemi a pressione, tra cui generatori di vapore o acqua surriscaldata, recipienti contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti, apparecchi semplici a pressione, tubazioni e recipienti per liquidi che rientrano nelle condizioni previste dalla normativa.

L’applicazione non dipende però solo dal nome dell’apparecchiatura. Devono essere valutati parametri come:

  • pressione massima ammissibile;
  • volume o diametro nominale;
  • tipologia e pericolosità del fluido;
  • categoria dell’attrezzatura;
  • configurazione e modalità di installazione.

Il decreto prevede inoltre diverse esclusioni. Tra queste rientrano, entro specifici limiti, apparecchi con pressione massima ammissibile non superiore a 0,5 bar, recipienti di piccola capacità, alcune tubazioni, valvole e componenti con caratteristiche determinate.

Per stabilire correttamente se un’attrezzatura è soggetta agli adempimenti occorre quindi esaminare il caso concreto, evitando di applicare automaticamente lo stesso iter a ogni recipiente o componente.

La messa in servizio e la dichiarazione obbligatoria all’INAIL 

Quando un’attrezzatura o un insieme viene installato e assemblato dall’utilizzatore nell’impianto, può essere necessario il controllo di messa in servizio. La verifica serve ad accertare la corretta installazione e viene effettuata su richiesta dell’azienda utilizzatrice: se l’esito è negativo, l’attrezzatura non può essere avviata.

Oggi la comunicazione viene presentata all’INAIL attraverso la piattaforma Civa. Se l’attrezzatura non rientra tra quelle escluse dal controllo, il datore di lavoro deve richiedere anche la verifica di messa in servizio prevista dall’articolo 4 del decreto.

La dichiarazione deve riportare i dati delle singole attrezzature, come pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio, e deve comprendere una relazione tecnica con lo schema dell’impianto, le condizioni di installazione e utilizzo, le misure di sicurezza adottate e la dichiarazione che l’installazione è stata eseguita secondo il manuale d’uso. Quando prevista, va allegata anche l’attestazione della verifica di primo impianto.

La messa in servizio delle attrezzature a pressione non è quindi un passaggio puramente amministrativo: collega i dati del fabbricante alle reali condizioni di installazione e funzionamento.

Gli obblighi dell’utilizzatore durante l’esercizio 

Una volta avviata l’attrezzatura, la responsabilità della corretta gestione passa all’utilizzatore, che deve mantenere disponibili i dati identificativi, consentire l’esecuzione dei controlli, comunicare eventuali periodi di fuori servizio e segnalare il successivo riavvio.

Deve inoltre sottoporre le attrezzature alle verifiche previste per le attrezzature a pressione e alle attività di riqualificazione periodica. Queste comprendono verifiche di funzionamento e di integrità, con intervalli che cambiano in base alla categoria, al fluido e alla tipologia dell’apparecchiatura.

Il mancato rispetto delle scadenze comporta la messa fuori esercizio dell’attrezzatura fino all’esecuzione delle verifiche necessarie per il riavvio.

Per approfondire ruoli, controlli e responsabilità, leggi anche il nostro articolo: Verifiche periodiche dei recipienti a pressione: chi le esegue e qual è il ruolo del costruttore.

La conformità in esercizio comincia da chi costruisce l’attrezzatura

Gli obblighi relativi all’esercizio delle attrezzature a pressione spettano all’utilizzatore, ma la possibilità di gestirli correttamente dipende anche dalla qualità del progetto e della documentazione ricevuta.

Dati di targa, dichiarazione di conformità, manuale d’uso e manutenzione, certificati dei materiali, disegni e indicazioni sui limiti operativi permettono di identificare l’apparecchiatura, installarla correttamente e pianificare i controlli successivi. Le istruzioni del fabbricante possono inoltre prevedere intervalli più restrittivi rispetto a quelli ordinari, soprattutto in presenza di corrosione, erosione o fenomeni capaci di compromettere la stabilità strutturale.

Noi di Baglioni progettiamo e realizziamo recipienti a pressione secondo le direttive europee applicabili e i principali standard internazionali. Le nostre certificazioni comprendono PED, ASME, National Board, CRN e numerose registrazioni per mercati e applicazioni specifiche.

Come partner certificato, integriamo requisiti tecnici e documentali lungo il processo di progettazione e costruzione, offrendo al cliente una base solida per l’installazione, la messa in servizio e la successiva gestione dell’attrezzatura.

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